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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO III - Supplenze temporanee di competenza del capo d'istituto

Art. 21 - Conferimento supplenze temporanee

1. Le nomine di supplenza temporanea sono disposte dal Capo di istituto in ogni ordine e grado di scuola sulla base delle graduatorie compilate ai sensi del precedente art. 20, subordinatamente:

a) alla completa utilizzazione dei docenti di ruolo in soprannumero, dei docenti delle dotazioni organiche provinciali e dei docenti eventualmente aventi titolo al mantenimento in servizio, ai sensi e secondo le disposizioni di cui agli artt. 455, 478 e 479 del D.L.vo n. 297/94.

2. Nella scuola secondaria, il capo d'istituto conferisce altresì le ore di insegnamento in classi collaterali, disponibili nell'organico di fatto e non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, per il completamento dell'orario d'obbligo dei docenti con cattedre costituite con un numero di ore inferiore alle 18 settimanali. Tale completamento d'orario non può comunque dar luogo alla scissione degli insegnamenti compresi nelle stesse cattedre (ad esempio italiano e storia negli istituti tecnici).

3. I capi d'istituto delle scuole situate in sedi di montagna e delle scuole funzionanti nelle piccole isole possono nominare supplenti temporanei dalla data di inizio delle lezioni e fino alla data di assunzione del servizio da parte dei docenti nominati dal Provveditore agli studi.

4. Le nomine di supplenza non superiori a 15 giorni nelle scuole situate in sedi di montagna e nelle scuole funzionanti in piccole isole sono conferite con precedenza agli aspiranti residenti nelle rispettive località.

5. Nel caso di supplenze conferite ai sensi del comma precedente, qualora il titolare pros

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