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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO III - Supplenze temporanee di competenza del capo d'istituto

Art. 22 - Conferimento supplenze in caso di esaurimento delle graduatorie d'Istituto o in mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio

1. Dopo l'esaurimento delle graduatorie d'Istituto i Capi d'istituto conferiscono le supplenze a docenti forniti del titolo di studio prescritto che abbiano presentato entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico apposita istanza documentata. In caso di più aspiranti la graduazione relativa deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti da effettuarsi sulla base della apposita tabella di valutazione.

2. In mancanza di aspiranti in possesso di titolo di studio prescritto, saranno utilizzate le graduatorie di altre scuole o istituti posti nell'ambito dello stesso distretto o, in subordine, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nello stesso comune o, in comuni viciniori.

3. Qualora non sia stato possibile procedere alla nomina nei modi sopra indicati e debba di conseguenza procedersi alla nomina di persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione al relativo concorso a cattedre, i capi di istituto possono affidare la nomina relativa a coloro che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio e di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano il maggior affidamento per l'insegnamento da conferire (12).

4. Le nomine di supplenza di cui al precedente comma saranno affisse all'albo dell'istituto con l'indicazione che trattasi di supplenze conferite a personale sprovvisto del titolo prescritto.

5. L'abilitato, anche non compreso in graduatorie provinciali, che non si

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