Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371
TITOLO IV - Nomine negli istituti e nelle scuole con lingue di insegnamento tedesca e slovena o delle località ladine della Provincia di bolzano nomine nelle scuole delle località ladine della provincia di trento
1. Nelle graduatorie degli abilitati per gli insegnamenti impartiti negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca sono iscritti gli aspiranti di lingua madre tedesca o ladina in possesso di titolo di abilitazione.
2. Nelle graduatorie degli abilitati per gli insegnamenti impartiti negli istituti di istruzione secondaria delle località ladine della provincia di Bolzano sono iscritti gli aspiranti, in possesso di prescritti titoli di abilitazione, di lingua madre ladina o tedesca per le materie in lingua tedesca e di lingua madre ladina o italiana per le materie in lingua italiana.
3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art, 12 del D.P.R. n. 89/1983, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle località ladine è richiesta la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del D.P.R. n. 752/1976, e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'Intendente scolastico delle scuole delle località ladine.
4. Nelle graduatorie dei non abilitati per gli insegnamenti impartiti negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine, sono iscritti gli aspiranti che siano in possesso di titolo di studio valido, ai sensi della Tabella A annessa al D.M. n. 334 del 24.11.1994.
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