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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO IV - Nomine negli istituti e nelle scuole con lingue di insegnamento tedesca e slovena o delle località ladine della Provincia di bolzano nomine nelle scuole delle località ladine della provincia di trento

Art. 25 - Presentazione delle domande

1. Gli aspiranti alle nomine forniti di titolo di abilitazione o di studio debbono presentare domanda nel termine e con le modalità stabilite dal precedente art. 3, al Provveditore agli Studi di Trieste o Gorizia, ovvero all'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca ovvero all'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine, a secondo che chiedano l'inclusione nelle graduatorie per le scuole con lingua di insegnamento slovena o tedesca o delle località ladine.

2. Gli aspiranti a nomine nelle scuole in lingua tedesca o nelle scuole delle località ladine devono allegare alla relativa domanda, a pena di nullità della stessa, la dichiarazione del possesso della lingua madre richiesta.

3. Gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena devono allegare alla domanda una dichiarazione sotto propria responsabilità da cui risulti che sono di madre lingua slovena, fatto salvo quanto disposto nel precedente art. 24, ultimo comma.

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