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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO IV - Nomine negli istituti e nelle scuole con lingue di insegnamento tedesca e slovena o delle località ladine della Provincia di bolzano nomine nelle scuole delle località ladine della provincia di trento

Art. 28 - Commissioni per l'esame dei ricorsi

1. La Commissione per la decisione dei ricorsi degli insegnanti degli istituti e scuole con lingua di insegnamento tedesca è costituita ai sensi dell'art. 525 del D.L.vo n. 297/94.

2. La Commissione per la decisione dei ricorsi degli insegnanti degli istituti e scuole delle località ladine è composta dall'Intendente scolastico che la presiede, da un funzionario dell'intendenza scolastica ladina e da un insegnante di ruolo o supplente annuale nominato dall'Intendente tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei Sindacati che organizzano gli insegnanti delle scuole e delle località ladine.

3. La Commissione per la decisione dei ricorsi degli insegnanti degli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è composta dal Provveditore agli Studi che la presiede, da un funzionario del Provveditorato agli Studi addetto alle scuole con lingua di insegnamento slovena e da un insegnante di ruolo o supplente annuale nominato dal Provveditore agli studi tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei Sindacati che organizzano gli insegnanti di lingua slovena.

4. A norma dell'art. 525, del D.L.vo n. 297/94 le Commissioni di cui ai commi precedenti sono presiedute dai Capi degli Uffici scolastici o da un funzionario della carriera direttiva da essi delegato.

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