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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO V - Nomine del personale docente esperto negli istituti di istruzione secondaria di ii grado

Art. 31 - Nuove nomine

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28.05.1992 sono state ricondotte alle classi di concorso di nuova istituzione le correlate attività degli esperti negli istituti di istruzione secondaria di II grado; pertanto, i Capi d'istituto, ad eccezione di quelli dell'istruzione professionale - per i quali vigono le disposizioni dettate nel successivo comma del presente articolo - sulla base delle deliberazioni della Giunta esecutiva adottate ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 297/94, possono conferire supplenze temporanee che durano fino al termine delle attività didattiche, soltanto al personale esperto le cui attività non rientrino nelle classi di concorso.

2. Con lo stesso D.M. 28.05.1992 sono state ricondotte a classe di concorso le attività previste dai quadri orari dei corsi di qualifica e post-qualifica degli istituti professionali affidate a docenti esperti, ad eccezione di quelle relative al corso di frigorista di bordo funzionante presso l'IPSIAM di Camogli ed ai corsi di portineria funzionanti presso gli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione. Con D.M. 24.04.1992 sono stati altresì introdotti i nuovi programmi ed orari dei corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato, che non prevedono nei relativi quadri orari attività di insegnamento affidate a docenti esperti. Pertanto, fino alla completa attuazione a regime del nuovo ordinamento di studi, nei corsi sopra indicati, in via di progressivo esaurimento, il personale docente esperto è nominato dal Capo d'istituto, sulla base delle deliberazioni della Giunta esecutiva dei singoli istituti adottate ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 297/9

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