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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO V - Nomine del personale docente esperto negli istituti di istruzione secondaria di ii grado

Art. 33 - Conferimento delle nomine

1. Il Capo d'istituto, ricevute le domande degli aspiranti alla nomina, le trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla giunta esecutiva, entro il 30 giugno.

2. La giunta esecutiva provvede ad una graduatoria dei singoli aspiranti attraverso la comparazione dei titoli presentati che dia il maggior affidamento in relazione all'insegnamento da conferire.

3. La relativa deliberazione deve indicare i criteri che hanno consentito di individuare le particolari doti di preparazione e di esperienza, tenuto conto dell'insegnamento da conferire e delle domande pervenute.

4. Il Capo d'istituto sulla base delle deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva, conferisce supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (4).

5. I docenti nominati devono regolarizzare nel bollo la documentazione allegata in carta semplice alla domanda presentata ai sensi del precedente art. 31.

6. Il conferimento delle nomine è subordinato all'esaurimento delle operazioni di utilizzazione e di mantenimento in servizio di competenza del Provveditore agli Studi.

7. Il Capo d'istituto conferisce le nomine con priorità al personale già in servizio nell'anno scolastico precedente, salvo che non si siano rilevate situazioni di inidoneità all'insegnamento. In tale ultimo caso dovrà essere emesso un provvedimento motivato di esclusione dalla nomina.

8. Avverso i provvedimenti di nomina adottati a norma del presente titolo è ammesso ricorso ai sensi delle dispos

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