Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371
TITOLO VI
1. A seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 334 del 24.11.1994 "Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica" per i docenti che risultano già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza relative all'istruzione secondaria ed artistica, si impartiscono le seguenti disposizioni.
2. I docenti non di ruolo in possesso di abilitazione prevista dal D.M. 03.09.1982 devono considerarsi abilitati per la classe di abilitazione, prevista dal D.M. n. 334 del 24.11.1994, dichiarata corrispondente a quella posseduta. Pertanto ai sensi dell'art. 4, comma 4 del citato D.M. n. 334/94, gli aspiranti abilitati inseriti nelle graduatorie permanenti di supplenza in corso di validità per l'a.s. 1994-95 (), in possesso di titoli di studio non più validi per le graduatorie corrispondenti secondo il nuovo ordinamento, aventi efficacia dall'a.s. 1995-96, conservano il diritto a permanere in queste ultime graduatorie in qualità di abilitati, ovvero a chiedere l'iscrizione nella corrispondente graduatoria di altra provincia previa cancellazione dalla graduatoria dalla quale sono inseriti.
3. Visto l'art. 4, comma 10, del D.M. n. 334/94 ed in considerazione del carattere permanente delle graduatorie provinciali di supplenza stabilito dall'art. 522, comma 3 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994, gli aspiranti non abilitati inseriti nelle graduatorie permanenti di supplenza in corso di validità per l'a.s. 1994-95 (1), in possesso di titoli di studio non più validi per le graduatorie corrispondenti secondo il nuovo ordinamento, non
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