Legge 14.01.1994, n. 20
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.
Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e), dell'Allegato 3), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.