Legge 14.01.1994, n. 20
1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: 11
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa
c) atti normativi a rilevanza esterna atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
[ c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ] 12
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]; 13
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
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