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Legge 25.01.1994, n. 82

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. (G.U. 03.02.1994, n. 27)

Art. 2 - Requisiti di onorabilità

1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:

a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;

e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

2. I requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti:

a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede

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