Legge 25.01.1994, n. 82
1. Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire unmilioneduecentomila.
2. Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla presente legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.
3. Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.
4. A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si
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