Decreto legge 16.05.1994, n. 293
1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.
3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.