Decreto legge 16.05.1994, n. 293
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 1
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel co. 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.
Il D.L. 7 febbraio 2002, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2002, n. 56, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002."
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