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Decreto legge 16.05.1994, n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi. (G.U. 18.05.1994, n. 114)

Art. 5 - Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

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