Decreto legge 16.05.1994, n. 293
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.
2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.
3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.
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