Decreto legge 16.05.1994, n. 293
1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali ivi stabiliti.
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