D.P.R. 09.05.1994, n. 487
Capo I - Modalità di accesso - requisiti generali - bando di concorso - svolgimento delle prove concorsuali composizione della commissione esaminatrice - adempimenti della commissione esaminatrice.
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici, o con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 21
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:
a) Per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due espe
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.