D.P.R. 09.05.1994, n. 487
Capo II - Concorsi unici
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica precede a selezionare un numero di vincitori pari alle esigenze programmate, per un biennio.
2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni relative alle necessità di personale per il biennio successivo, fissa il contingente di posti da coprire mediante i vincitori del concorso.
3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, indice il concorso da svolgere durante l'anno.
4. Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, posono utilizzare il contingente di un concorso solo dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso precedente.
5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al triplo del numero costituente il contingente, si procede alla pre-selezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove psico-attitudinali o anche congiunte a valutazione del titolo di studio in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo dei posti messi a concorso.
6. Il reclutamento del personale per determinati profili professionali, individuati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può avvenire, con l'ausilio di strumenti automatizzati, mediante selezione volta ad accertare la professionalità richiesta, con riguardo alle mansioni del profilo professionale per il quale è espletato il concorso.
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