D.P.R. 09.05.1994, n. 487
Capo II - Concorsi unici
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano.
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