D.P.C.M. 19.03.1994, n. 281
Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la determinazione di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione. (G.U. 11.05.1994, n. 108)
Art. 1 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di fatti stati e qualità personali
Art. 2 - Divieto di accettazione di certificato del casellario giudiziario rilasciato a richiesta dell'interessato
Art. 3 - Discordanze tra dichiarazione temporaneamente sostitutiva e documentazione successivamente prodotta o acquisita
Art. 4 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive rese in forma orale
Art. 5 - Ambito di applicazione
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