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Decisione Consiglio dell'Unione Europea 30.11.1994

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Art. 1 -

1. Uno Stato membro non richiede il visto a uno scolaro che non sia cittadino di uno Stato membro ma che legalmente risieda in un altro Stato membro e che voglia entrare nel suo territorio per un breve soggiorno o un transito se:

a) viaggia come membro di un gruppo di scolari di un istituto di istruzione nel quadro di una gita scolastica;

b) il gruppo è accompagnato da un insegnante dell'istituto in questione che può presentare un elenco degli scolari che accompagna, rilasciato dall'istituto in questione sul modulo comune figurante in allegato,

- che identifichi gli scolari accompagnati;

- che documenta lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsto;

c) lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera in questione, esclusi i casi di cui all'articolo 1.

2. Uno Stato membro può rifiutare l'entrata allo scolaro che non soddisfa i pertinenti requisiti nazionali in materia di immigrazione.

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