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Decisione Consiglio dell'Unione Europea 30.11.1994

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Art. 4 -

Qualora, in casi eccezionali, uno Stato membro debba avvalersi per motivi urgenti di sicurezza nazionale delle possibilità previste all'articolo 2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, esso può scostarsi dalle disposizioni dell'articolo 1 della presente decisione in maniera da tener conto degli interessi degli altri Stati membri. Queste misure possono essere applicate

nella misura e per la durata assolutamente indispensabili ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo.

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