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Decisione Consiglio dell'Unione Europea 30.11.1994

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Art. 5 -

1. Gli Stati membri provvedono a adeguare le rispettive legislazioni nazionali nella misura del necessario e a includervi le disposizioni della presente azione comune il più rapidamente possibile, al più tardi entro il 30 giugno 1995.

2. Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio in merito alle modifiche delle legislazioni nazionali apportate a tal fine.

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