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D.M. Pubblica istruzione 24.11.1994, n. 334

Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica.

Art. 1 - Classi di concorso a cattedre e di abilitazione

1. Le classi di abilitazione e le classi di concorso a cattedre, contemplate nella tabella A allegata al decreto ministeriale 3.9.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite da quelle indicate nella tabella A annessa al presente decreto.

2. Detta tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre e gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso medesime.

3. Il diploma di abilitazione assume la medesima denominazione della classe di concorso.

4. Le classi di concorso e le classi di abilitazione del vigente ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle nuove classi di concorso, ai sensi della tabella A/1 annessa al presente decreto.

5. Conservano validità ai fini della corrispondenza tra classi di concorso e di abilitazione dei precedenti ordinamenti le note 1 e 2 poste in calse alla tabella A nonché la tabella B, di cui al D.M. 3.9.1982.

6. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione separatamente conseguiti per le classi di concorso 47/A - Matematica, 38/A Fisica e 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione - sono da considerarsi abilitati rispettivamente per la classe 49/A - Matematica e fisica e per la classe 37/A - Filosofia e storia.

7. La corrispondenza tra alcune abilitazioni del nuovo ordinamento viene determinata con l'allegata tabella A/2.

8. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione, nonché per il reclutamento del personale docente non di r

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