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D.M. Pubblica istruzione 24.11.1994, n. 334

Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica.

Art. 4 - Norme transitorie

1. I docenti titolari di insegnamenti compresi in classi di concorso del vigente ordinamento che sono confluite per accorpamento in un'area disciplinare più ampia, come indicato nelle tabelle di corrispondenza, sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso e parteciperanno ai corsi di riconversione professionale di cui alle premesse.

2. I docenti titolari degli insegnamenti che sono confluiti in altre classi di concorso sono altresì abilitati per tutti gli insegnamenti della nuova classe di appartenenza e parteciperanno ai corsi di riconversione professionale di cui alle premesse.

3. L'organico del personale docente e la conseguente disponibilità dei posti a tutti i fini sarà rideterminata alla luce del nuovo ordinamento.

4. Coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedre e a posti per esami e titoli ovvero per soli titoli, nonché nelle graduatorie provinciali permanenti del personale docente abilitato aspirante alle supplenze che, all'entrata in vigore del presente decreto, risultano in possesso di un titolo di accesso non più previsto in virtù del nuovo ordinamento, conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie in corso di validità.

5. I docenti di ruolo nella classe di concorso VIII - Disegno tecnico di cui al vigente ordinamento, che prestano l'insegnamento "disegno" negli istituti tecnici industriali, sono abilitati per la classe di concorso 71/A di nuova istituzione e parteciperanno ai sopracitati corsi di riconversione e conseguono la titolarità nella nuova classe di concorso a norma dell'art. 482 del T.U. approvato con D.Leg.vo 297 citato in premessa.

6. I docenti titolari dell'insegnamento di "Anatomia artisti

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