Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (G.U. 12.11.1994, n. 265 - S.O.)
Titolo I -
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Misure generali di tutela
Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
Art. 5 - Obblighi dei lavoratori
Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8 bis - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
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