Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo V bis - Protezione da agenti fisici: rumore 61
Capo I - Disposizioni generali
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LE X,8h = 87 dB(A) e p peak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 uPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente L EX,8h = 85 dB(A) e p peak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 uPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente L EX,8h = 80 dB(A) e p peak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 uPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
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