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Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (G.U. 12.11.1994, n. 265 - S.O.)

Titolo V bis - Protezione da agenti fisici: rumore 60

Capo I - Disposizioni generali

Art. 49 ter - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) pressione acustica di picco (p peak ): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (L EX,8h ): [dB(A) riferito a 20µgPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

c) livello di esposizione settimanale al rumore (L EX,8h ): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

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Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. La rubrica del titolo V bis è stata così modificata dal D.L.gs. 19.11.2007, n. 257, a partire dal 30.04.2008.

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