Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo V bis - Protezione da agenti fisici: rumore 67
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinchè sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.
Il titolo
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.