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Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (G.U. 12.11.1994, n. 265 - S.O.)

Titolo V bis - Protezione da agenti fisici: rumore 69

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 49 duodecies - Linee guida

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative.

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Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. La rubrica del titolo V bis è stata così modificata dal D.L.gs. 19.11.2007, n. 257, a partire dal 30.04.2008.

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