Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo V bis - Protezione da agenti fisici: rumore 65
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. La rubrica del titolo V bis è stata così modificata dal D.L.gs. 19.11.2007, n. 257, a partire dal 30.04.2008.
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