Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo V ter - Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici 82
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 49-quindecies, comma 1.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-sexiesdecies.
Titolo V ter aggiunt
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