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Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (G.U. 12.11.1994, n. 265 - S.O.)

Titolo V ter - Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici 80

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 49 octiesdecies - Informazione e formazione dei lavoratori 81

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, nonché ai potenziali rischi associati;

c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo 49-sexiesdecies;

d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.

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