Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo VI bis - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto 108
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a ) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b ) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c ) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d ) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e ) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f ) le procedure di emergenza;
g ) le procedure di decontaminazione;
h ) l'eliminazione dei rifiuti;
i ) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono e
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