Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo VI bis - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto 100
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a ) ubicazione del cantiere;
b ) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c ) attività e procedimenti applicati;
d ) numero di lavoratori interessati;
e ) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f ) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Il titolo VI bis, comprendente gli articoli da 59- bis
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