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Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (G.U. 12.11.1994, n. 265 - S.O.)

Titolo VI bis - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto 107

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 59 terdecies - Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

a ) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

b ) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

c ) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d ) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;

e ) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59- decies e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59- decies , il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.

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