Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo VI bis - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto 105
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
a ) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;
b ) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c ) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d ) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.
Il titolo VI bis, comprendente gli articoli da 59- bis a 59- septiesdecies , è stato aggiunto dall' art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
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