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Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (G.U. 12.11.1994, n. 265 - S.O.)

Titolo VI bis - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto 105

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 59 undecies - Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:

a ) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;

b ) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c ) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d ) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

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Il titolo VI bis, comprendente gli articoli da 59- bis a 59- septiesdecies , è stato aggiunto dall' art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

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