Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo VII bis - Protezione da agenti chimici 162
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, rettificato e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
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