Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo VIII - Protezione da agenti biologici
Capo I -
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso 165 .
Comma sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.