Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo VIII bis - Protezione da atmosfere esplosive 183
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.
Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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