Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo VIII bis - Protezione da atmosfere esplosive 182
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i princìpi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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