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Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (G.U. 12.11.1994, n. 265 - S.O.)

Titolo IX - Sanzioni

Art. 92 - Contravvenzioni commesse dal medico competente

1. Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies; 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis 199 ;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3 e 70, comma 2 200 .

199

Lettera modificata dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, poi dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002, ed infine dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257.

200

Lettera modificata dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

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