Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
Titolo IX - Sanzioni
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies; 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis 199 ;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3 e 70, comma 2 200 .
Lettera modificata dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, poi dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002, ed infine dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257.
Lettera modificata dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
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