CCNL 04.08.1995
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a) l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera D;
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).
Circa l'individuazione dei servizi pubblici essenziali nel comparto scuola si veda l' articolo 1 dell'allegato al ccnl 26.5.1999.
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