CCNL 04.08.1995
Parte Prima
Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I -Disposizioni generali
1. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati sono presentate almeno un mese prima della scadenza del precedente contratto per la trattativa decentrata a livello nazionale e almeno quindici giorni prima per quella a livello periferico.
2. Durante i suddetti periodi e per il mese successivo alla scadenza dei contratti decentrati, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. L'Amministrazione della Pubblica istruzione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6 per l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del D.L.gs. n. 29 del 1993. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedu
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