CCNL 04.08.1995
Parte Prima
Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I -Disposizioni generali
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.L.gs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede decentrata è costituita:
I - A livello nazionale di amministrazione
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale si conferma la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi.
II - Negli uffici periferici di livello dirigenziale
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di qualifica di norma non inferiore all'ottava. L'amministrazione può avvalersi in qualità di consulenti di capi di istituto e altro personale scolastico esperto nella materia;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale relative alle strutture provinciali di organizzazione si conferma la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi;
- relativamente a
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