CCNL 04.08.1995
Parte Prima
Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo II - Informazioni e forme di partecipazione
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'articolo 7, può chiedere, in forma scritta, un incontro, al rispettivo livello di contrattazione, per l'esame in particolare delle seguenti materie, ai sensi dell'articolo 10 del D.L.gs. n. 29 del 1993:
a) articolazione degli orari per il personale ATA;
b) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
c) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, 1° comma, lettera c), del D.L.gs. n. 29 del 1993;
d) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall'art. 603 del D.L.gs. n. 297 del 1994.
Sono inoltre oggetto di consultazione, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, lett. c) del presente contratto, i criteri e le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali di cui all'art. 6 del presente contratto.
3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano, di norma, entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo
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