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CCNL 04.08.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.

Parte Prima

Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali

Capo III - Diritti sindacali

Art. 13 - Assemblee 20

1. Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con i capi d'istituto o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.

2. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non più di due.

3. Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:

- le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che organizzano su scala nazionale il personale scolastico, di cui all'art. 6, comma 1;

- i soggetti sindacali di cui all'art. 14 relativamente alle assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche.

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

5. Nei Conservatori di musica,

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