CCNL 04.08.1995
Parte Prima
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I - Norme comuni
1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato dei Capi di istituto e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale. 24
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati 25 :
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
3.
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