CCNL 04.08.1995
Parte Prima
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I - Norme comuni
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano. L'aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto. 40
1bis. L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4.8.1995 limitatamente alla durata dell'incarico 41 .
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 .
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